Con la conversione in Legge del cd. “Decreto Fiscale” (D.L. 21 ottobre 2021, n. 146) pubblicata in G.U. n. 301 del 20 dicembre 2021, è stato previsto un nuovo obbligo di comunicazione preventiva per i rapporti di lavoro autonomo occasionale.

In particolare, l’art. 13 del DL n. 146/2021 ha previsto che per poter svolgere le operazioni / lavori affidati a lavoratori autonomi occasionali, i committenti hanno l’obbligo di comunicare l’avvio dell’attività di tali lavoratori tramite l’invio di una preventiva comunicazione al competente Ispettorato del Lavoro.

Ambito soggettivo

Come precisato nella citata Nota n. 29 l’obbligo in esame interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori.

Termini e scadenze

Il predetto obbliga interessa i rapporti di lavoro avviati dal 12.1.2022.

La comunicazione va effettuata prima dell’inizio di ciascuna prestazione del lavoratore autonomo occasionale.

Modalità e contenuto della comunicazione

La predetta comunicazione ai sensi del citato art. 14 va effettuata al competente Ispettorato del Lavoro in base al luogo dove si svolge la prestazione, mediante sms / posta elettronica come già previsto per i rapporti di lavoro intermittente di cui all’art. 15, D.Lgs. n. 81/2015.

In attesa che il Ministero del Lavoro aggiorni gli applicativi in uso, la comunicazione in esame va effettuata tramite e-mail allo specifico indirizzo di posta elettronica messo a disposizione di ciascun Ispettorato territoriale (trattasi di un indirizzo di posta ordinaria e non certificata) presso cui ha sede l’attività imprenditoriale.

L’indirizzo è il seguente:

ITL.*città*.occasionali@ispettorato.gov.it

(Es. ITL.bergamo.occasionali@ispettorato.gov.it)

Contenuto della comunicazione

L’INL evidenzia che la comunicazione deve avere il seguente contenuto minimo, in mancanza del quale la stessa è considerata omessa:

  • dati del committente e del prestatore;
  • luogo della prestazione;
  • sintetica descrizione dell’attività̀;
  • data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale può considerarsi compiuta;
  • l’opera / servizio (ad esempio, un giorno, una settimana, un mese). Nel caso in cui in cui l’opera / servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato è richiesta una nuova comunicazione;
  • ammontare del compenso qualora stabilito al momento dell’incarico.

È possibile annullare / modificare una comunicazione trasmessa in qualunque momento antecedente l’inizio dell’attività del prestatore.

Sanzioni

In caso di omessa / infedele comunicazione è applicabile la sanzione da € 500 a e 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo. Non è applicabile la procedura di diffida di cui all’art. 13, D.Lgs n. 124/2004.

Come precisato nella citata Nota n. 29 le sanzioni possono:

  • essere più di una nel caso in cui le comunicazioni omesse interessino più lavoratori;
  • essere applicate anche nel caso in cui il rapporto di lavoro si protragga oltre il periodo inizialmente indicato nella comunicazione senza che si sia provveduto ad effettuarne una nuova.
Fac-simile di comunicazione
Oggetto: Comunicazione avvio attività lavoro autonomo occasionale ex art. 14, D.Lgs. n. 81/2008

Con la presente si comunica, come previsto dall’art. 14, D.Lgs. n. 81/2008, l’avvio di una prestazione di lavoro autonomo occasionale, ai sensi dell’art. 2222, Codice civile, tra:

§   la Alfa srl, con sede a Milano, in Via Roma 16, codice fiscale ____________________________

§   il sig. __________ , nato a __________ , residente a __________ in Via __________ , codice fiscale __________

per lo svolgimento della seguente attività ________________________________________________.

La prestazione occasionale sarà resa presso i locali della società ed inizierà il ______________________. La stessa presumibilmente sarà conclusa entro __________ (un giorno, una settimana, un mese).

Il compenso spettante al lavoratore occasionale è pari a € __________ , al lordo della ritenuta alla fonte a titolo d’acconto del 20%.

Luogo, data __________

Firma

_______________________

 

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