È stata approvata definitivamente la c.d. Finanziaria 2022, contenente una serie di novità di natura fiscale, in vigore dall’1.1.2022, tra le quali rilevano quelle sintetizzate nei prossimi paragrafi.

La nuova IRPEF

Viene prevista una riforma dell’IRPEF allo scopo di ridurre il c.d. “cuneo fiscale” e l’imposizione fiscale, che prevede:

  • la rimodulazione degli scaglioni e delle aliquote;
  • la modifica della misura delle detrazioni;
  • la modifica del “trattamento integrativo della retribuzione, disponendo la riduzione da € 28.000 a € 15.000 della soglia di reddito di lavoro dipendente / assimilato entro la quale, in linea generale, spetta il trattamento integrativo (€ 1.200), c.d. “bonus IRPEF”, facendo salva l’attribuzione dello stesso per i redditi non superiori a € 28.000 al sussistere di specifiche condizioni.

In particolare, gli scaglioni di reddito e le aliquote IRPEF (ora ridotte da 5 a 4), subiranno le modifiche sintetizzate nella tabella che segue.

Scaglioni di reddito e aliquote
Fino al 2021 Dal 2022
Fino a € 15.000 23% Fino a € 15.000 23%
Oltre € 15.000 fino a € 28.000 27% Oltre € 15.000 fino a € 28.000 25%
Oltre € 28.000 fino a € 55.000 38% Oltre € 28.000 fino a € 50.000 35%
Oltre € 55.000 fino a € 75.000 41% Oltre € 50.000 43%
Oltre € 75.000 43%

Esclusione IRAP persone fisiche dal 2022

A decorrere dal 2022 l’IRAP non è più dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali, nonché arti e professioni di cui alle lett. b) e c) del comma 1 dell’art. 3, D.Lgs. n. 446/97. Rimangono ancora assoggettate ad IRAP, a titolo esemplificativo:

  • Snc, Sas, Società di fatto, Associazioni professionali / Società tra professionisti;
  • Società e Enti soggetti IRES (Spa, Sapa, Srl, Società cooperative, ecc.).

Esenzione IRPEF coltivatori diretti / IAP

È confermata l’estensione anche al 2022 dell’esenzione ai fini IRPEF per i redditi dominicali / agrari dei coltivatori diretti / IAP, iscritti nella previdenza agricola.

Detrazione 110%

Per quanto riguarda la detrazione del 110% di cui all’art. 119, DL n. 34/2020 risulta una generale conferma degli interventi agevolabili nonché della possibilità di optare per lo sconto in fattura / cessione del credito in luogo della fruizione in dichiarazione dei redditi della detrazione spettante, con l’aggiunta, in alcuni casi, degli ulteriori adempimenti originariamente introdotti dal c.d. “Decreto Controlli antifrodi”, come di seguito illustrato.

Per quanto riguarda l’ambito temporale della proroga, sono previsti termini diversi in base al soggetto che effettua l’intervento (persona fisica / condominio / IACP e soggetti assimilati) nonché in base all’immobile oggetto degli interventi (condominio / unità indipendente / edificio con massimo 4 unità).

Rateazione detrazione spettante

Per gli interventi di riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico agevolabili con la detrazione del 110% è disposto che la rateazione della detrazione spettante va effettuata in 4 rate annuali di pari importo con riferimento alle spese sostenute a decorrere dall’1.1.2022.

La rateazione in 4 quote annuali è altresì prevista per le spese di:

  • installazione di impianti solari fotovoltaici effettuati congiuntamente (“trainati”) ai predetti interventi di riqualificazione energetica / riduzione del rischio sismico “trainanti”;
  • installazione delle c.d. “colonnine di ricarica” di veicoli elettrici “trainati” da un intervento di riqualificazione energetica “trainante”.
Proroga termini sostenimento spese agevolabili

Come sopra accennato, la proroga relativa alla data di sostenimento delle spese non è univoca ma differenziata in base all’intervento, al soggetto e all’immobile.

In particolare, dalla nuova formulazione del comma 8-bis dell’art. 119, risulta ora che:

  • per gli interventi “trainanti” eseguiti da condomini e persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa / lavoro autonomo su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, la detrazione spetta con i seguenti termini e nelle seguenti misure:
  • 110% per le spese sostenute fino al 31.12.2023;
  • 70% per le spese sostenute nel 2024;
  • 65% per le spese sostenute nel 2025.

Tali termini e misure riguardano anche le spese sostenute:

  • da ONLUS ex art. 10, D.Lgs. n. 460/97, da OdV e APS iscritte nei relativi registri;
  • da persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dell’edificio / condominio;
  • per gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui all’art. 3, comma 1, lett. d), DPR n. 380/2001;
  • la detrazione spetta nella misura del 110% per le spese sostenute fino al 31.12.2022 per gli interventi “trainanti” eseguiti sulla singola unità immobiliare (c.d. “villette”) da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa / lavoro autonomo, a condizione che al 30.6.2022 i lavori risultino effettuati per almeno il 30% dell’intervento complessivo.
Asseverazione congruità delle spese

Per poter usufruire della detrazione del 110% o esercitare l’opzione per la cessione del credito / sconto in fattura per gli interventi “trainanti” di riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico è necessaria l’asseverazione dei lavori e la congruità delle relative spese.

Visto di conformità per detrazione in dichiarazione

È richiesto il visto di conformità dei dati relativi alla detrazione del 110% anche nel caso in cui il contribuente scelga di utilizzare direttamente nella propria dichiarazione dei redditi la detrazione del 110% spettante.

Opzione sconto in fattura / cessione del credito

Con riferimento alla possibilità di optare per lo sconto in fattura / cessione del credito in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione in dichiarazione dei redditi, è sostanzialmente confermata la possibilità di esercitare l’opzione, per le spese sostenute:

  • fino al 2024, per gli interventi con detrazione “ordinaria” di cui al citato comma 2;
  • fino al 2025, per gli interventi di cui al citato art. 119 per i quali spetta la detrazione del 110%.


      • tra gli interventi di cui all’art. 16-bis, TUIR per i quali è possibile esercitare le opzioni in esame rientrano ora anche quelli di realizzazione di autorimesse / posti auto pertinenziali;
      • è aggiunta la nuova lett. f) relativa agli interventi di superamento delle barriere architettoniche per i quali, è prevista una nuova detrazione del 75% (comma 42).

Recepimento disposizioni c.d. “Decreto Controlli antifrodi” (soppresso)

Introducendo il nuovo comma 1-bis al citato art. 121 sono “recepite” ulteriori disposizioni del c.d. “Decreto Controlli antifrodi” in base alle quali, in caso di opzione per la cessione del credito / sconto in fattura per gli interventi elencati nel comma 2 dello stesso art. 121 (interventi sia con detrazione “ordinaria” che con detrazione del 110%) sono richiesti:

  • il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione, rilasciato da un soggetto abilitato di cui all’art. 3, comma 3, lett. a) e b), DPR n. 322/98 (dottore commercialista / consulente del lavoro / ecc.) nonché dal Responsabile dell’Assistenza Fiscale di un CAF di cui all’art. 32, D.Lgs. n. 241/97;
  • l’attestazione della congruità delle spese sostenute secondo i prezzari previsti dal comma 13-bis dell’art. 119 sopra commentato.

Le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità, delle attestazioni e asseverazioni richieste rientrano tra le spese detraibili e quindi per le stesse il contribuente fruisce della detrazione nella misura (percentuale) prevista per i relativi interventi.


Tali ulteriori adempimenti non sono richiesti:

      • per le opere classificate “di edilizia libera”;
      • per gli interventi di importo complessivo non superiore a € 10.000;

eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio, fatta eccezione per gli interventi rientranti nel c.d. “bonus facciate” di cui all’art. 1, comma 219, Legge n. 160/2019. Per questi ultimi, pertanto, il visto di conformità e l’attestazione della congruità delle spese sono richiesti a prescindere dall’importo e dal tipo di intervento eseguito.


Con la modifica dell’art. 14, DL n. 63/2013 è prorogato dal 31.12.2021 al 31.12.2024 il termine entro il quale devono essere sostenute le spese relative agli interventi di riqualificazione energetica, sia sulle singole unità immobiliari che sulle parti comuni condominiali, di cui all’art. 1, commi da 344 a 347, Finanziaria 2007 per poter fruire della detrazione del 65% – 50%.

Riqualificazione energetica “ORDINARIA”

Il riconoscimento della detrazione per le spese sostenute fino al 31.12.2024 è prorogato anche per gli interventi di acquisto e posa in opera di:

  • schermature solari (art. 14, comma 2, lett. b);
  • micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti (art. 14, comma 2, lett. b-bis);
  • impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (art. 14, comma 2-bis);
  • interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, che interessino l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo, con detrazione nella misura del 70% – 75% (art. 14, comma 2-quater).

Tali proroghe, congiuntamente a quelle riguardanti gli interventi di ristrutturazione edilizia di seguito illustrate, comportano che risulta prorogata alla stessa data (31.12.2024) anche la detrazione dell’80% – 85% prevista per gli interventi finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, di cui al comma 2-quater.1 del citato art. 14, DL n. 34/2020.

Recupero patrimonio edilizio “ORDINARIO”

È prorogato dal 31.12.2021 al 31.12.2024 il termine entro il quale devono essere sostenute le spese relative a:

  • gli interventi di recupero del patrimonio edilizio per fruire della detrazione di cui all’art. 16-bis, TUIR nella misura del 50%, sull’importo massimo di € 96.000;
  • gli interventi di adozione di misure antisismiche di cui alla lett. i) del comma 1 del citato art. 16-bis su edifici nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3 adibiti ad abitazione o attività produttive.

Tale proroga comporta che risultano prorogate alla stessa data (31.12.2024) anche:

  • le detrazioni di cui ai commi 1-quater e 1-quinquies del citato art. 16, spettanti nella misura:
  • del 70% – 80% in presenza di passaggio ad 1 / 2 classi di rischio sismico inferiore;
  • del 75% – 85% quando il predetto passaggio riguarda interventi sulle parti comuni condominiali;
  • la detrazione spettante per il c.d. “acquisto di case antisismiche” di cui al comma 1-septies, ossia in presenza di interventi di demolizione e ricostruzione di interi edifici con riduzione del rischio sismico effettuati dall’impresa di costruzione / ristrutturazione che li cede entro 30 mesi dalla fine dei lavori, per i quali è riconosciuta all’acquirente la detrazione del 75% – 85% del prezzo d’acquisto, nel limite massimo di spesa di € 96.000 per unità immobiliare.

“BONUS MOBILI”

Il c.d. “bonus mobili” è prorogato alle spese sostenute fino al 2024, con le seguenti novità:

Per quanto riguarda la classe energetica degli elettrodomestici che possono essere acquistati fruendo del bonus, è ora specificato che la stessa deve essere la seguente:

Forni non inferiore alla classe A
Lavatrici / lavasciugatrici / lavastoviglie non inferiore alla classe E
Frigoriferi e congelatori non inferiore alla classe F
  • la detrazione del 50%, in 10 rate annuali (come in passato), spetta su una spesa massima di:
  • € 10.000 per il 2022 (fino al 2020 era pari a € 10.000 e nel 2021 è stata innalzata a € 16.000);
  • € 5.000 per il 2023 e 2024;

a prescindere dall’ammontare delle spese di “ristrutturazione” propedeutiche al bonus.

Confermando la logica già prevista con riferimento all’anno di sostenimento delle spese di arredo rispetto all’anno di inizio dei lavori di “ristrutturazione”, è disposto che “la detrazione spetta a condizione che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano iniziati a decorrere dal 1° gennaio dell’anno precedente a quello dell’acquisto” dei mobili / grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo dell’immobile “ristrutturato”.

“BONUS VERDE”

Il c.d. bonus verde”, ossia la detrazione del 36%, su una spesa massima di € 5.000 per unità immobiliare ad uso abitativo, relativa agli interventi di:

  • “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
  • realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili;

è riconosciuta anche per il 2022, 2023 e 2024.

“BONUS FACCIATE”

Il c.d. “bonus facciate”, relativo alle spese per interventi edilizi sulle strutture opache della facciata, su balconi / fregi / ornamenti, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero / restauro della facciata esterna degli edifici ubicati in zona A (centri storici) o B (totalmente o parzialmente edificate) di cui al DM n. 1444/68, è riconosciuto nella misura del 60% (anziché del 90%) per le spese sostenute nel 2022.

Superamento / eliminazione barriere architettoniche

Con l’introduzione del nuovo art. 119-ter al DL n. 34/2020 è riconosciuta una nuova detrazione nella misura del 75% delle spese sostenute nel 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

Credito d’imposta investimenti in beni strumentali

È confermata la proroga, con contestuale rimodulazione delle relative misure, dei crediti d’imposta ex art. 1, comma 1051 e seguenti, Legge n. 178/2020 per gli investimenti in beni materiali ed immateriali strumentali nuovi “Industria 4.0” di cui alle Tabelle A e B, Legge n. 232/2016 (Finanziaria 2017).

In particolare, i crediti d’imposta per gli investimenti in beni “Industria 4.0”, spettanti esclusivamente alle imprese, sono ora riconosciuti per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020:

  • fino al 31.12.2025;

ovvero

  • fino al 30.6.2026 a condizione che entro il 31.12.2025 sia accettato l’ordine e siano versati acconti pari almeno al 20% del costo di acquisizione.

La proroga non riguarda gli investimenti in beni strumentali “generici”, per i quali l’agevolazione, usufruibile sia dalle imprese sia dai lavoratori autonomi, si esaurisce con riferimento agli investimenti effettuati entro il 31.12.2022 (30.6.2023).


La spettanza dell’agevolazione in esame è subordinata al rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dei lavoratori. Quest’ultimo, come evidenziato dall’Agenzia nella citata Circolare n. 9/E, è comprovato da un DURC in corso di validità al momento della fruizione del credito d’imposta. In particolare è necessario che tale documento risulti in corso di validità “all’atto di ciascun utilizzo in compensazione” sia nel caso in cui il contribuente abbia provveduto a richiederlo (e l’abbia ottenuto), sia nel caso in cui, pur non avendolo richiesto, “l’avrebbe ottenuto perché in regola con gli obblighi contributivi”.


L’agevolazione riguarda gli investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi.

Investimenti agevolabili


Il credito d’imposta spetta anche per gli investimenti in beni materiali di costo unitario pari o inferiore a € 516,46, a prescindere dalla modalità di deduzione del relativo costo (integrale nell’esercizio di sostenimento / ripartizione in più esercizi tramite le quote di ammortamento).


Con riferimento ai beni materiali nuovi “Industria 4.0” di cui alla Tabella A, Finanziaria 2017, per effetto dell’introduzione del nuovo comma 1057-bis all’art. 1, Legge n. 178/2020, il credito d’imposta spetta nelle seguenti misure, così differenziate a seconda dell’importo e del periodo di effettuazione dell’investimento.

Beni di cui alla Tabella A, Finanziaria 2017

Importo

investimento

Credito d’imposta
Investimento 16.11.2020 – 31.12.2021 (o entro 30.6.2022 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2021)
comma 1056
Investimento 1.1.2022 – 31.12.2022 (o entro 30.6.2023 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2022)
comma 1057
Investimento 1.1.2023 – 31.12.2025 (o entro 30.6.2026 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2025)
comma 1057-bis – NEW
Fino a € 2.500.000 50% 40% 20%
Superiore a € 2.500.000 fino a € 10.000.000 30% 20% 10%
Superiore a € 10.000.000 fino a € 20.000.000 10% 10% 5%
limite massimo costi complessivamente ammissibili € 20.000.000 limite massimo costi complessivamente ammissibili € 20.000.000 limite massimo costi complessivamente ammissibili € 20.000.000

Per gli investimenti in leasing, rileva il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.

Beni di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017

Relativamente ai beni immateriali nuovi “Industria 4.0” di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017, per effetto della modifica del comma 1058 e l’introduzione dei nuovi commi 1058-bis e 1058-ter all’art. 1, Legge n. 178/2020, oltre alla proroga del credito d’imposta spettante è stata prevista una modulazione della relativa misura a seconda del periodo di effettuazione dell’investimento.

Credito d’imposta
Investimento
16.11.2020 – 31.12.2023 (o entro 30.6.2024 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2023)
comma 1058
Investimento
1.1.2024 – 31.12.2024 (o entro 30.6.2025 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2024)
comma 1058-bis – NEW
Investimento
1.1.2025 – 31.12.2025 (o entro 30.6.2026 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2025)
comma 1058-ter – NEW
20% 15% 10%
limite massimo annuale costi ammissibili € 1.000.000 limite massimo costi ammissibili € 1.000.000 limite massimo costi ammissibili € 1.000.000

Per gli investimenti in leasing, rileva il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.

É confermata, anche per gli investimenti effettuati nel periodo oggetto di proroga, la spettanza dell’agevolazione per le spese per servizi sostenute relativamente all’utilizzo dei beni mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.

Altri beni (“generici”)

Relativamente ai beni materiali ed immateriali nuovi “generici”, ossia diversi da quelli di cui alle predette Tabelle A e B, non è prevista alcuna proroga e pertanto il credito d’imposta, come stabilito dai commi 1054 e 1055 del citato art. 1, è riconosciuto per gli investimenti effettuati dalle imprese / lavoratori autonomi, fino al 31.12.2022 (30.6.2023).

Credito d’imposta
Investimento 16.11.2020 – 31.12.2021
(o entro 30.6.2022 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2021)
Investimento 1.1.2022 – 31.12.2022
(o entro 30.6.2023 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2022)
10%
15% per strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall’impresa alla realizzazione di forme di lavoro agile
6%
limite massimo costi ammissibili € 2.000.000 (beni materiali) / € 1.000.000 (beni immateriali) limite massimo costi ammissibili € 2.000.000 (beni materiali) / € 1.000.000 (beni immateriali)

Per gli investimenti in leasing, rileva il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.

Modalità di utilizzo del credito d’imposta

Il credito d’imposta riferito agli investimenti in beni strumentali nuovi è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il mod. F24.

Beni di cui alle Tabelle A e B, Finanziaria 2017

Per effetto del richiamo operato dal comma 1059, così come modificato dalla Finanziaria 2022, ai nuovi commi 1057-bis, 1058-bis e 1058-ter, anche l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta riferito agli investimenti in beni di cui alle predette Tabelle A e B oggetto della proroga in esame è consentito in 3 quote annuali di pari importo dall’anno in cui è intervenuta l’interconnessione.

Come specificato dall’Agenzia nella citata Circolare n. 9/E, nel caso in cui la quota annuale / parte di essa non sia utilizzata, l’ammontare residuo può essere riportato in avanti nelle dichiarazioni dei periodi d’imposta successivi senza alcun limite temporale ed essere utilizzato già dall’anno successivo, secondo le ordinarie modalità di utilizzo del credito, incrementando la quota fruibile a partire dal medesimo anno.

Altri beni

Il credito d’imposta spettante con riferimento ai beni “generici” è utilizzabile in compensazione in 3 quote annuali di pari importo a decorrere dall’anno di entrata in funzione (ferma restando la predetta possibilità di riporto nei periodi successivi della parte non utilizzata della quota annuale).

Adempimenti richiesti

Anche con riferimento al credito d’imposta per gli investimenti in beni materiali ed immateriali “Industria 4.0” di cui alle predette Tabelle A e B effettuati nel periodo oggetto di proroga è confermata la necessità di:

  • inviare una comunicazione al MISE, utilizzando lo specifico modello, per consentire allo stesso “di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative”.


La mancata comunicazione al MISE non pregiudica comunque la spettanza dell’agevolazione.


 

Per i beni di costo unitario pari o inferiore a € 300.000, la perizia può essere sostituita da una dichiarazione resa dal legale rappresentante ex DPR n. 445/2000.predisporre una perizia asseverata / attestato da cui risulti che i beni possiedono le caratteristiche tecniche previste e la relativa interconnessione al sistema aziendale.


Le fatture / documenti devono riportare l’espresso riferimento alle disposizioni normative in esame. A tal fine, con riferimento agli investimenti in beni “Industria 4.0” effettuati nei periodi oggetto della proroga in esame, può essere utilizzata la seguente dicitura:

Acquisto per il quale è riconosciuto il credito d’imposta ex art. 1, comma 44, Legge n. 234/2021

Come specificato dall’Agenzia nelle Risposte 5.10.2020, nn. 438 e 439 e confermato nelle Risposte 17.9.2021, nn. 602 e 603, qualora fosse necessario rettificare i riferimenti normativi sulle fatture / documenti relativi agli investimenti, è possibile integrare / regolare i documenti già emessi, sprovvisti delle corrette indicazioni delle disposizioni operative di riferimento, prima dell’attività di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria.


 

Cessione bene agevolato

Anche con riferimento agli investimenti oggetto della proroga in esame, qualora il bene agevolato sia ceduto a titolo oneroso / destinato a strutture produttive situate all’estero (anche appartenenti allo stesso soggetto) entro il 31.12 del secondo anno successivo a quello di interconnessione (entrata in funzione per i beni “generici”), il credito d’imposta è ridotto in misura corrispondente, escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo.
Il maggior credito, se utilizzato in compensazione, va restituito entro il termine di versamento del saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verifica il predetto evento, senza sanzioni ed interessi.
La rideterminazione dell’agevolazione, come chiarito dall’Agenzia nella citata Circolare n. 9/E, è richiesta anche in caso di investimenti in leasing, a seguito del mancato riscatto del bene / cessione del contratto durante il predetto “periodo di sorveglianza”.

Cumulabilità

Il credito d’imposta in esame è cumulabile con altre agevolazioni (fiscali e non) aventi ad oggetto gli stessi costi, a condizione che il cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito ai fini IRPEF / IRES e della base imponibile IRAP, non comporti il superamento del costo sostenuto.

Credito R&S / innovazione tecnologica / attività innovative

È confermata la proroga del credito d’imposta introdotto dall’art. 1, commi da 198 a 208, Legge n. 160/2019 (Finanziaria 2020):

  • fino al 31.12.2031 per gli investimenti in ricerca e sviluppo;
  • fino al 31.12.2025 per gli investimenti in:
  • transizione ecologica;
  • innovazione tecnologica 4.0;
  • altre attività innovative.

La misura del credito è differenziata a seconda dell’attività agevolabile nonché del periodo di effettuazione dell’investimento.

Attività agevolabili Periodo investimento Misura / limite credito d’imposta
Attività di ricerca e sviluppo (comma 200) fino al 31.12.2022 20% della base di calcolo

limite massimo annuale € 4 milioni

dall’1.1.2023 al 31.12.2031 10% della base di calcolo

limite massimo annuale € 5 milioni

 

Attività di innovazione tecnologica (comma 201)

fino al 31.12.2023 10% della base di calcolo

limite massimo annuale € 2 milioni

dall’1.1.2024 al 31.12.2025 5% della base di calcolo

limite massimo annuale € 2 milioni

Attività innovative di design e ideazione estetica (comma 202) fino al 31.12.2023 10% della base di calcolo,

limite massimo annuale € 2 milioni

dall’1.1.2024 al 31.12.2025 5% della base di calcolo

limite massimo annuale € 2 milioni

Attività di innovazione tecnologica finalizzata a realizzare prodotti / processi di produzione nuovi o sostanzialmente rigenerati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica / innovazione digitale 4.0 fino al 31.12.2022 15% della base di calcolo

limite massimo annuale € 2 milioni

dall’1.1.2023 al 31.12.2023 10% della base di calcolo

limite massimo annuale €4 milioni

dall’1.1.2024 al 31.12.2025 5% della base di calcolo

limite massimo annuale € 4 milioni

La base di calcolo va assunta al netto di altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili.

Rifinanziamento “Sabatini-ter”

É confermata la (re)introduzione della soglia di € 200.000 entro la quale è prevista l’erogazione in unica soluzione dell’agevolazione c.d. “Sabatini-ter” di cui all’art. 2, comma 4, DL n. 69/2013, consistente nell’erogazione di un contributo a parziale copertura degli interessi relativi al finanziamento per l’acquisto / acquisizione in leasing di beni strumentali nuovi da parte delle PMI.


Per importi superiori alla predetta soglia il contributo è erogato in più quote.


In altre parole, con l’introduzione della predetta soglia l’erogazione del contributo in un’unica soluzione a favore delle PMI è prevista soltanto per importi non superiori a € 200.000. Prima di tale modifica il contributo era erogato in un’unica soluzione indipendentemente dall’importo del finanziamento.

Agevolazione “prima casa” under 36

È confermata la proroga dal 30.6 al 31.12.2022 delle agevolazioni per favorire l’autonomia abitativa dei “giovani” per l’acquisto della “prima casa”. In particolare per gli:

  • atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di “prime case” (tranne quelle di categoria catastale A/1, A/8 e A/9) come definite dalla Nota II-bis dell’art. 1, Tariffa parte I, DPR n. 131/86;
  • atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà / usufrutto / uso e abitazione relativi alle stesse;

stipulati nel periodo 26.5.2021 – 31.12.2022 (in precedenza 30.6.2022), è previsto l’esonero dal pagamento:

  • dell’imposta di registro;
  • delle imposte ipotecaria e catastale;

a favore degli under 36 con un ISEE non superiore a € 40.000.

In caso di acquisto della “prima casa” soggetto ad IVA (aliquota ridotta del 4%), considerato che l’IVA deve essere comunque corrisposta all’impresa cedente, l’agevolazione è riconosciuta sotto forma di credito d’imposta di ammontare pari all’IVA corrisposta, utilizzabile:

  • in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti / denunce presentati dopo l’acquisizione del credito;
  • in diminuzione dell’IRPEF dovuta in base alla dichiarazione da presentare successivamente all’acquisto;

in compensazione nel mod. F24 (codice tributo “6928”).

Bonus affitto under 31

È confermata la modifica della detrazione di cui al comma 1-ter dell’art. 16, TUIR, a favore dei “giovani” che stipulano contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, c.d. “bonus affitti giovani”.

In particolare, possono beneficiare del bonus:

  • i giovani di età compresa fra i 20 e i 31 anni non compiuti;
  • con un reddito complessivo non superiore a € 15.493,71;
  • che stipulano un contratto di locazione ai sensi della Legge n. 431/98:
  • per l’intera unità immobiliare / porzione di essa;
  • da destinare a propria residenza.


L’unità immobiliare deve essere diversa dall’abitazione principale dei genitori / coloro cui sono affidati dagli organi competenti.


La detrazione spetta per i primi 4 anni di durata del contratto (in precedenza per i primi 3) nella misura:

  • pari a € 991,60;ovvero, se superiore
  • pari al 20% del canone di locazione, entro il limite massimo di € 2.000 di detrazione.

Bonus Cultura 18enni

È confermato il riconoscimento “a regime” dal 2022 del c.d. “bonus cultura” a favore dei residenti in Italia che compiono 18 anni nell’anno di riferimento, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale.

Rifinanziamento bonus TV e decoder

Con l’intento di favorire la transizione verso la tecnologia 5G, l’art. 1, comma 1039, lett. c), Legge n. 205/2017 (Finanziaria 2018), le cui modalità attuative sono contenute nel DM 18.10.2019, ha previsto un contributo c.d. “bonus TV 5G” per l’acquisto di TV e decoder idonei alla ricezione di programmi radiotelevisivi con le nuove tecnologie trasmissive DVB-T2 / HEVC.
A tal fine è prevista l’assegnazione di un buono di un valore massimo di € 50 euro, a beneficio di nuclei familiari con un ISEE non superiore a € 20.000, per l’acquisto di apparecchi atti a ricevere programmi e servizi radiotelevisivi (dotati, in caso di decoder, anche di presa o di convertitore idonei ai collegamenti alla presa SCART dei televisori) con interfacce di programmi (API) aperte, laddove presenti, a prescindere dalla piattaforma tecnologica scelta dal consumatore, sia essa terrestre, satellitare e, ove disponibile, via cavo.

Esonero contributivo coltivatori diretti / IAP

È confermata l’estensione anche al 2022, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, dell’esonero (per un periodo massimo di 24 mesi) dal versamento del 100% dell’accredito contributivo IVS a favore dei coltivatori diretti / IAP di età inferiore a 40 anni, che si iscrivono alla previdenza agricola nel corso dell’anno.

Estensione termine pagamento cartelle

In sede di approvazione, per le cartelle di pagamento notificate dall’Agente della riscossione nel periodo 1.1 – 31.3.2022, è stato esteso a 180 giorni il termine per il pagamento delle somme risultanti dal ruolo.

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