L’Agenzia delle Entrate ha recentemente fornito importanti chiarimenti con lo scopo di risolvere i dubbi in materia di oneri documentali del credito d’imposta investimenti in beni strumentali.

La nuova disciplina dispone infatti che i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare:

  1. l’effettivo sostenimento dei costi agevolabili;
  2. la corretta determinazione dei costi agevolabili.

Il soggetto beneficiario è tenuto a conservare, a pena di revoca dell’agevolazione, la documentazione attestante l’effettivo sostenimento del costo e la corretta determinazione dell’importo agevolabile. Le fatture / documenti devono riportare l’espresso riferimento alle disposizioni normative in esame.

Per documentazione idonea vengono intese le fatture e gli “altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati”, recanti l’espresso riferimento alla norma agevolativa ovvero una dicitura similare alla seguente:

“Beni agevolabili ai sensi dell’articolo 1, commi 184-194, Legge 160 del 27.12.2019”.

Si ricorda brevemente che le tipologie di beni agevolabili riguardano:

  • investimenti in beni strumentali materiali ordinari di cui al comma 188, dell’articolo 1, L. 160/2019 (aliquota del 6% in 5 anni);(autovetture escluse)
  • investimenti in beni strumentali 4.0 materiali di cui al comma 189, dell’articolo 1, L. 160/2019 (aliquota del 40%-20% in 5 anni);
  • investimenti in beni immateriali “stand alone” di cui al comma 190, dell’articolo 1 L. 160/2019 (aliquota del 15% in 3 anni).

I chiarimenti che l’Agenzia delle Entrate ha voluto esplicare fanno riferimento:

  • in caso di acquisizione del bene a titolo di proprietà, la fattura sprovvista di dicitura non è considerata idonea e determina la conseguente revoca, in sede di eventuale controllo, del beneficio;
  • in caso di acquisizione del bene tramite contratto di locazione finanziaria, il contratto di leasing e le fatture per canoni di locazione sprovvisti di dicitura non sono considerati idonei e determinano la conseguente revoca, in sede di eventuale controllo, del beneficio;
  • la modalità di regolarizzazione della fattura sprovvista di dicitura può consistere alternativamente nell’apposizione di una scritta indelebile (anche con apposito timbro) sulla copia cartacea oppure nell’integrazione elettronica;
  • la regolarizzazione della fattura sprovvista di dicitura può essere effettuata ex post, entro la data in cui sono state avviate eventuali attività di controllo.

Da quanto sopra descritto si evince che:

da un lato l’’Amministrazione finanziaria conferma che l’inadempienza di tale onere documentale può comportare per il beneficiario del credito d’imposta, in sede di controllo, la revoca dell’agevolazione;

dall’altro lato spiega le modalità operative per regolarizzare ex post, ad investimento già perfezionato, l’omessa indicazione in fattura e negli altri documenti rilevanti della dicitura recante i riferimenti di Legge.

In merito alla regolarizzazione si fa presente quanto segue:

  1. in caso di fatture emesse in formato cartaceo vi è data la possibilità di regolarizzare la posizione mediante l’apposizione della dicitura sull’originale di ogni fattura, sia di acconto che di saldo, con scrittura indelebile, anche mediante l’utilizzo di un apposito timbro;
  2. in caso di fattura cartaceo vi è data la possibilità di regolarizzare la posizione mediante elettronica l’apposizione della dicitura sulla stampa cartacea del documento apponendo la scritta indelebile, anche mediante l’utilizzo di un apposito timbro, che, in ogni caso, dovrà essere conservata ai sensi dell’articolo 39 del Decreto Iva (conservazione dell’originale con il timbro sino allo spirare dei termini di accertamento);
  3. in caso di fattura elettronica vi è data la possibilità di regolarizzare la posizione, in alternativa alla scritta indelebile, mediante l’integrazione elettronica da unire all’originale e conservare insieme allo stesso, secondo le modalità indicate in tema di inversione contabile nella circolare AdE 14/E/2019. Vista la natura del documento elettronico transitato tramite SdI, di per sé non modificabile e quindi non integrabile, qualsiasi integrazione della fattura può essere effettuata predisponendo un altro documento da allegare al file della fattura da integrare, contenente sia i dati necessari per l’integrazione sia gli estremi della stessa. Il beneficiario potrà inoltre evitare di procedere alla materializzazione analogica della fattura originaria ed inviare allo SdI il documento integrato in modo da ridurre gli oneri di consultazione e conservazione.

 

Purtroppo, però rimangono ancora in sospeso 2 importanti argomenti ovvero :

 

  • quali siano gli altri documenti (oltre alle fatture) nei quali riportare la dizione in oggetto
  • un testo standardizzato della dicitura.

Al momento, pertanto, restano valide le indicazioni precedenti

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